Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC (1) che ha aggiornato e sostituito il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, adottato dal Consiglio l'8 giugno 1998.
(2)Successivamente all'adozione della posizione comune 2008/944/PESC, una serie di sviluppi sia a livello dell'Unione che a livello internazionale hanno dato origine a nuovi obblighi e impegni per gli Stati membri.
(3)Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (ATT), che regolamenta il commercio internazionale di armi convenzionali. Tutti gli Stati membri sono Stati parti dell'ATT. L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione.
(4)Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla revisione della posizione comune 2008/944/PESC e sull'attuazione dell'ATT, in cui incaricava il gruppo di lavoro competente di valutare nuovamente l'attuazione di tale posizione comune e il conseguimento dei suoi obiettivi nel 2018.
(5)Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che comprende, tra l'altro, l'obiettivo di promuovere società pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile.
(6)Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, che ha sostituito la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni adottata dal Consiglio europeo nel 2005. La sua finalità è quella di guidare un'azione europea integrata, collettiva e coordinata onde prevenire e tenere a freno l'acquisizione illegale delle armi leggere e armi di piccolo calibro («SALW») e delle relative munizioni da parte di terroristi, criminali e altri attori non autorizzati, e promuovere la rendicontabilità e l'assunzione di responsabilità per quanto riguarda il commercio legale di armi.
(7)In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato dell'Unione europea, l'Unione garantisce la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A tale riguardo il Consiglio prende atto, tra l'altro, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (2) e dei regolamenti (UE) n. 258/2012 (3) e (UE) 2019/125 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8)È opportuno rafforzare la politica dell'Unione in materia di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari aggiornando la posizione comune 2008/944/PESC.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2019:239:TOC