La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1 e l'articolo 62, paragrafi 14 e 15,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) contiene norme relative alla manutenzione e alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di determinati aeromobili. Ai fini della proporzionalità, è necessario adeguare tali norme introducendo requisiti semplificati corrispondenti ai rischi minori associati agli aeromobili leggeri nell'aviazione generale, non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Dovrebbe essere a tale scopo introdotta una nuova serie di requisiti intesi a garantire l'aeronavigabilità di tali aeromobili. Tali requisiti dovrebbero essere meno rigorosi di quelli vigenti per quanto concerne i programmi di manutenzione degli aeromobili, le revisioni dell'aeronavigabilità e il differimento della correzione dei difetti. Nei casi in cui tali requisiti di manutenzione sono applicabili agli aeromobili non complessi a motore, non si dovrebbe impedire al proprietario di tali aeromobili di appaltare le attività di manutenzione a un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014.
(2)Una nuova serie di norme che consenta una maggiore flessibilità per quanto riguarda la definizione e l'esecuzione del programma di manutenzione degli aeromobili dovrebbe essere introdotta per gli aeromobili non complessi a motore non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008. Dovrebbe di conseguenza essere introdotta una nuova approvazione dell'organizzazione con requisiti meno rigorosi e attribuzioni combinate per la manutenzione, la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, le revisioni dell'aeronavigabilità e i permessi di volo.
(3)I titolari di un certificato di operatore aereo («COA») sono attualmente tenuti, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (4), a dotarsi di un sistema di gestione che comprenda la gestione dei rischi di sicurezza in relazione alle loro attività. Una di tali attività è la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità della propria flotta di aeromobili, di cui è incaricata la loro impresa per la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation —«CAMO») approvata in conformità dell'allegato I, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014. L'allegato I, capitolo G, non prevede tuttavia al momento alcun requisito per la gestione del rischio di sicurezza in seno alla CAMO. Dovrebbe pertanto essere introdotto un sistema di gestione delle CAMO che preveda la gestione del rischio di sicurezza per le imprese che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati dai titolari di COA. Tale sistema di gestione dovrebbe essere applicato a tutte le CAMO che gestiscono il mantenimento dell'aeronavigabilità.
(4)Un periodo di transizione sufficiente dovrebbe essere previsto per consentire alle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e componenti di conformarsi alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.
(5)Al fine di garantire norme proporzionate per gli aeromobili non complessi a motore non elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, i principi di gestione della sicurezza non dovrebbero applicarsi alle imprese di aeronavigabilità combinata.
(6)È altresì opportuno allineare i requisiti per le autorità competenti all'evoluzione dei concetti di gestione della sicurezza dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in particolare per quanto riguarda l'introduzione del sistema di gestione delle autorità, nonché l'attuazione del programma nazionale di sicurezza e la garanzia di coordinamento tra tali autorità.
(7)Una valutazione errata dell'aeronavigabilità dell'aeromobile dovuta a registri del mantenimento dell'aeronavigabilità incompleti può comportare un rischio per la sicurezza dei voli. Le norme esistenti relative ai registri del mantenimento dell'aeronavigabilità dovrebbero pertanto essere modificate.
(8)Alcuni errori di natura redazionale che hanno determinato difficoltà di interpretazione di talune disposizioni dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbero essere rettificati.
(9)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.
(10)Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 05/2016 (5), n. 06/2016 (6) e n. 13/2016 (7) formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
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