La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2007/2/CE impone agli Stati membri di monitorare la realizzazione e l'utilizzo delle infrastrutture per l'informazione territoriale e di riferire su una serie di aspetti relativi. La decisione 2009/442/CE della Commissione (2) dà attuazione alla direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione. L'esperienza dei precedenti esercizi di comunicazione e le conclusioni di recenti valutazioni (valutazione REFIT della direttiva 2007/2/CE (3), controllo di adeguatezza della comunicazione e del monitoraggio della politica ambientale dell'UE (4)) hanno evidenziato la necessità di semplificare e razionalizzare il monitoraggio e la comunicazione, di favorire un migliore confronto dei progressi realizzati nell'attuazione in tutti gli Stati membri e di offrire una panoramica a livello nazionale e dell'UE, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi del monitoraggio e della comunicazione. La raccolta di informazioni aggiornate dovrebbe essere effettuata secondo modalità più semplici, comparabili e meno onerose per tutti i soggetti interessati. Inoltre, l'elevato numero di indicatori non ha consentito una visione chiara dei progressi conseguiti nell'attuazione: troppi indicatori, e non necessariamente giusti. La decisione 2009/442/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.
(2)Il monitoraggio dovrebbe poggiare su un set di indicatori calcolati sulla base dei dati raccolti dalle autorità pubbliche. Gli indicatori consentiranno di misurare i progressi nell'attuazione della direttiva 2007/2/CE negli Stati membri e saranno utilizzati per valutare il successo della direttiva nel conseguimento degli obiettivi da essa fissati. Pertanto, gli indicatori di cui al presente atto, scelti secondo la logica di intervento generale di cui alla direttiva 2007/2/CE, rispondono all'esigenza di individuare i dati territoriali necessari (articolo 3), di documentare mediante metadati i dati territoriali individuati (articolo 4), di assicurare che i dati territoriali documentati siano accessibili online mediante servizi di rete che permettano la ricerca, la consultazione e lo scaricamento (articoli 6 e 7) e di organizzare i dati territoriali in modelli di dati interoperativi con un vocabolario comune (articolo 5).
(3)Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi del monitoraggio, gli indicatori dovrebbero essere calcolati sulla base dei metadati dei set di dati territoriali e dei relativi servizi già creati e pubblicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2007/2/CE per evitare che gli Stati membri siano obbligati a calcolare manualmente gli indicatori e per disporre ogni anno di un elenco di set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE come previsto nella decisione 2009/442/CE. Solo i metadati pubblicati dagli Stati membri saranno presi in considerazione per il calcolo degli indicatori di monitoraggio. Saranno invece omessi i metadati che non essendo stati pubblicati non sono individuabili e non contribuiscono all'infrastruttura per l'informazione territoriale.
(4)Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi della comunicazione, gli Stati membri dovrebbero riferire solo sugli aspetti della loro infrastruttura per l'informazione territoriale che hanno subito modifiche dopo la trasmissione dell'ultima relazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2007/2/CE.
(5)Per assicurare un approccio coerente e comparabile in materia di monitoraggio e comunicazione in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero monitorare almeno un sottoinsieme comune di set di dati territoriali e riferire in merito alla disponibilità, accessibilità e interoperabilità di detti dati. Il sottoinsieme comune dovrebbe essere costituito dal set di dati territoriali già utilizzato dagli Stati membri ai fini della comunicazione a norma degli atti normativi dell'Unione in materia ambientale individuati nella relazione della Commissione europea dal titolo «Azioni per la razionalizzazione delle comunicazioni in materia di ambiente» (5) a seguito di un approfondito controllo dell'adeguatezza della comunicazione e del monitoraggio della politica ambientale dell'UE (6).
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