Il Comitato Misto SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno estendere la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.
(2)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività connesse a questa azione preparatoria e finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.
(3)Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.
(4)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
All'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:
«13.
a)Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall'11 aprile 2017, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017:
Linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa».
b)Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
c)Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del Comitato misto SEE n. 208/2017 del 27 ottobre 2017 entri in vigore prima del termine dell'azione preparatoria.
d)L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano all'azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Essa si applica a decorrere dal 11 Aprile 2017.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 Ottobre 2017
Per il Comitato Misto SEE
La Presidente
Sabine MONAUNI
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