Decisione (UE) 2019/1349 della Banca Centrale europea del 26 Luglio 2019 relativa alla procedura e alle condizioni per l'esercizio da parte di un'autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,

Visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (1) e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato e il quarto trattino dell'articolo 3.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea conferiscono all'Eurosistema il potere di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2)L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, tra l'altro, mediante l'esercizio di compiti di sorveglianza.

(3)Nell'aprile 2012 il Comitato per i sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali e il Comitato tecnico dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) hanno pubblicato congiuntamente i principi per le infrastrutture di mercato (di seguito «i principi CPSS-IOSCO») (2). Successivamente il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures), che è succeduto al CPSS, e la IOSCO hanno pubblicato congiuntamente degli orientamenti su tali principi.

(4)Secondo i principi CPSS-IOSCO, un sistema di pagamento di importanza sistemica (SPIS), in quanto suscettibile di determinare rischi sistemici ove privo di sufficiente protezione contro i rischi a cui è esposto, dovrebbe essere sottoposto a controlli efficaci sulla base di criteri chiaramente definiti e divulgati. Inoltre, i principi CPSS-IOSCO stabiliscono specifiche aspettative di sorveglianza per i fornitori di servizi critici da cui dipende il funzionamento continuo e adeguato delle infrastrutture di mercato. Inoltre, i principi CPSS-IOSCO indicano che le autorità competenti dovrebbero disporre di poteri e risorse sufficienti ad adempiere i rispettivi compiti, incluso quello di adottare azioni correttive

(5)La Banca centrale europea (BCE) ha attuato i principi CPSS-IOSCO e i successivi orientamenti nella misura in cui si riferiscono a uno SPIS ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28).

(6)Al fine di garantire l'applicazione degli standard di sorveglianza più elevati, a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28), il Consiglio direttivo ha riesaminato tale regolamento per valutare se sia necessario modificare lo stesso e il successivo regolamento (UE) 2017/2094 della Banca centrale europea (ECB/2017/32) (3), che ha integrato il potere di un'autorità competente di ottenere informazioni e documenti da un gestore di SPIS ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) con strumenti aggiuntivi.

(7)Di conseguenza, l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) conferisce all'autorità competente il potere di ottenere informazioni e documenti dal gestore dello SPIS, richiedere al gestore dello SPIS di nominare un esperto indipendente per condurre un'indagine o un riesame indipendente sul funzionamento dello SPIS e condurre ispezioni in loco o delegarne lo svolgimento.

(8)Inoltre, l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) impone alla BCE di adottare una decisione sulle procedure e sulle condizioni per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

(9)Per garantire il rispetto dei diritti dei terzi, l'autorità competente dovrebbe esercitare i poteri di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) in conformità e salvo il rispetto dei principi generali di proporzionalità, parità di trattamento, efficacia, efficienza, trasparenza e giusto processo sotto il profilo procedurale. Inoltre, al fine di rispettare tali principi, una decisione di esercitare i poteri di vigilanza di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) dovrebbe avere un contenuto minimo predefinito ed essere notificata al gestore dello SPIS prima dell'esercizio di qualsiasi potere di sorveglianza.

(10)Non è necessario adottare una decisione formale per esercitare il potere di ottenere informazioni o documenti, che può essere esercitato dall'autorità competente in base alle proprie esigenze di sorveglianza, vale a dire per verificare la conformità al regolamento (UE) n. 795/2014 (ECB/2014/28) e per facilitare l'obiettivo più ampio di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento a livello sistemico.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.214.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2019:214:TOC

 

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