Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio (1), l'Unione ha aperto un contingente tariffario annuo per le carni bovine di alta qualità («contingente tariffario»).
(2)Il 19 ottobre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione con gli Stati Uniti d'America, relativamente al funzionamento del contingente tariffario, compresa l'assegnazione per paese di tale contingente tariffario, per risolvere definitivamente la controversia dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC) DS26 (Comunità europee – Misure concernenti la carne e i prodotti a base di carne (Ormoni)). I negoziati con gli Stati Uniti si sono conclusi con esito positivo il 27 febbraio 2019.
(3)Il 19 ottobre 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a cercare l'accordo di altri importanti paesi fornitori nell'ambito del contingente tariffario, per quanto concerne l'assegnazione per paese dello stesso contingente tariffario, in linea con le norme dell'OMC applicabili, nella misura necessaria e senza creare la base per alcuna forma di compensazione. Gli altri importanti paesi fornitori hanno confermato per iscritto di concordare con la predetta assegnazione per paese del contingente tariffario.
(4)È opportuno firmare l'accordo con riserva della sua conclusione in data successiva,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014), con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 Luglio 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
LEPPÄ
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