Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio (1), il 20 dicembre 2018, l'Unione ha concluso l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (2) («accordo»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2019. A norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto provvede a garantire il funzionamento corretto ed efficace dell'accordo.
(2)L'articolo 21.9, paragrafo 1, dell'accordo prevede che, nel corso della sua prima riunione, il comitato misto deve istituire un elenco di almeno nove persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. A norma dell'articolo 22.2, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni del comitato misto possono essere adottate anche per iscritto.
(3)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione che istituisce l'elenco di arbitri vincolerà l'Unione.
(4)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo alla compilazione dell'elenco degli arbitri si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Luglio 2019
Per il Consiglio
La Presidente
TUPPURAINEN
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