La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)L'uso del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) è stato autorizzato per dieci anni per polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione (2).
(3)Nel frattempo il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione di tale preparato, riducendo il suo tenore minimo da 750 FTU/kg a 125 FTU/kg di mangime. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
(4)Nel parere del 23 gennaio 2019 (3) l'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) è potenzialmente efficace alla dose minima richiesta di 125 FTU/kg di mangime per polli da ingrasso e che tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova/per la riproduzione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato quale specificato nell'allegato del presente regolamento.
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/338 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/338, nella colonna «Tenore minimo» corrispondente alla voce relativa ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova, il tenore «750 FTU» è sostituito da «125 FTU».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link: