Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1291 della Commissione del 30 Luglio 2019 relativa alla conformità del tasso unitario del 2019 per la zona tariffaria della Svizzera ai Regolamenti d’Esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo («l'accordo») (1),

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (5).

(2)La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (6) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi nei costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento 2015-2019.

(3)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione valuta i tassi unitari del 2019 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1o giugno 2018, conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento di esecuzione. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4)La Commissione ha effettuato la propria valutazione del tasso unitario del 2019 con il sostegno dell'unità di valutazione delle prestazioni e dell'Ufficio centrale dei canoni di rotta di Eurocontrol, utilizzando le informazioni supplementari e i dati forniti dagli Stati membri e dalla Svizzera entro il 1o novembre 2018.

(5)Sulla base di tale valutazione e tenendo contro della necessità di coerenza degli obiettivi prestazionali del blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale (FABEC) conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione ha constatato, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, e fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004, che il tasso unitario del 2019 per le zone tariffarie di rotta presentato dalla Svizzera è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(6)A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, i tassi unitari sono espressi nella divisa nazionale. I tassi unitari di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto essere presentati in franchi svizzeri.

(7)Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione ha informato la Svizzera in merito alla presente decisione e le ha dato l'opportunità di esprimere commenti,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il tasso unitario del 2019 di 106,33 CHF per la zona tariffaria di rotta della Svizzera è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 Luglio 2019

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.203.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:203:TOC

 

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