La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
(2)La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito del Giappone, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.
(3)Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
(4)Il 28 settembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/578/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.
(5)In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone stabilisce che le agenzie di rating del credito debbano essere registrate presso l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (JFSA) affinché i loro rating possano essere utilizzati a fini regolamentari in Giappone. La JFSA impone obblighi giuridicamente vincolanti alle agenzie di rating del credito e vigila sulle agenzie di rating del credito su base continuativa. La JFSA dispone di un vasto insieme di poteri e può adottare una serie di misure, comprese le sanzioni, contro le agenzie di rating del credito per la violazione delle disposizioni della legge sugli strumenti finanziari e le borse (Financial Instruments and Exchange Act) per quanto concerne il regolamento delle agenzie di rating del credito (Regulation of Credit Ratings Agencies).
(6)In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone si basa sull'obbligo di buona fede. Le agenzie di rating del credito stabiliscono sistemi di controllo operativi per l'esecuzione corretta ed appropriata delle attività di rating del credito attraverso una serie di obblighi dettagliati e prescrittivi, disposizioni approfondite in materia di prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse, nonché il dovere di registrare e comunicare le informazioni sia alla JFSA che al pubblico. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone è considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, le salvaguardie per garantire la qualità dei rating e delle metodologie di rating, l'obbligo di pubblicazione dei rating del credito e l'obbligo della comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.
(7)In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. A questo riguardo, la legge vieta alla JFSA di interferire con il contenuto dei rating del credito e con le metodologie impiegate.
(8)Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.
(9)A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.
(10)In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'ESMA sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, del Giappone, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link: