La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
(2)La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito di Hong Kong, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.
(3)Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
(4)Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/249/UE (2), rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.
(5)In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong dispone che le agenzie di rating del credito e i loro analisti che forniscono servizi di rating del credito a Hong Kong debbano disporre di una licenza per la fornitura di detti servizi e siano soggetti alla vigilanza della Securities and Futures Commission (Commissione titoli e future - SFC) di Hong Kong. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong conferisce alla SFC un vasto insieme di poteri che le consente di verificare se le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi di legge. La SFC può imporre sia ai soggetti regolamentati che a quelli non regolamentati di produrre documentazione e informazioni relative alle indagini, compresi i registri commerciali, i documenti bancari, i tabulati telefonici e di internet e informazioni sulla titolarità effettiva. Tale obbligo si applica sia alle persone oggetto delle indagini, che alle persone che la SFC ha motivo ragionevole di ritenere siano in possesso di informazioni rilevanti per l'indagine. Inoltre, qualora si tema la distruzione o la rimozione di elementi di prova, la fuga delle persone oggetto delle indagini o altro, la SFC ha il potere di accedere a locali privati di soggetti regolamentati e non regolamentati con un mandato di perquisizione emesso da un'autorità giudiziaria. La SFC dispone altresì di un'intera gamma di competenze per intentare, tra le altre, azioni penali, civili, amministrative, in particolare dispone del potere amministrativo di infliggere sanzioni disciplinari alle persone titolari di licenza o registrate presso la SFC, di imporre limitazioni alle attività economiche di persone titolari di licenza o registrate, di revocare o sospendere la licenza o la registrazione ottenute da una persona titolare di licenza o registrata, di ammonire, obbligare o sanzionare una persona titolare di licenza o registrata. La SFC dispone del potere di adire il giudice competente per provvedimenti inibitori o correttivi. Oltre a ispezioni in loco, la SFC svolge attività di vigilanza a distanza, interagendo con le agenzie di rating del credito titolari di licenza, al fine di comprendere i loro modelli e piani d'impresa e i rischi ad essi inerenti, con l'obiettivo di individuare e valutare i rischi generati dalle loro attività economiche. Le informazioni sulle agenzie di rating del credito titolari di licenza sono raccolte in fascicoli trasmessi alla SFC, che comprendono, tra l'altro, i conti annuali certificati e le relazioni annuali di controllo e di revisione. La SFC dà seguito ai reclami e alle violazioni autodichiarate. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la SFC prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.
(6)In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong prevede particolari obblighi in materia di governo societario. Il consiglio di amministrazione e i funzionari responsabili delle attività regolamentate hanno la responsabilità primaria di assicurare il mantenimento di adeguati standard di condotta e il rispetto di opportune procedure da parte dell'agenzia di rating del credito. Le agenzie di rating devono disporre di due funzionari responsabili, entrambi approvati dalla SFC, e almeno uno di essi deve essere un amministratore esecutivo ai sensi del Securities and Futures Ordinance, decreto su titoli e future. Sono in vigore disposizioni più ampie in materia di conflitti d'interesse che obbligano le agenzie di rating del credito a individuare ed eliminare o gestire i conflitti di interesse e ad organizzarsi in maniera tale da garantire che i propri interessi economici non mettano a rischio l'indipendenza e l'accuratezza dei rating creditizi, nonché il rispetto dei requisiti organizzativi, in particolare in materia di esternalizzazione, conservazione dei documenti e riservatezza. In termini di requisiti organizzativi, le agenzie di rating devono soddisfare requisiti quali quelli relativi alle politiche e procedure atte a garantire il rispetto degli obblighi di legge e una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità. Le agenzie di rating sono altresì obbligate a istituire una funzione di revisione per rivedere periodicamente le metodologie e i modelli di rating e le relative modifiche significative. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong prevede un vasto insieme di obblighi d'informazione, ad esempio la pubblicazione dei rating e la pubblicazione annuale delle informazioni sulle attività di rating e ausiliarie. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong è pertanto considerato equivalente al regolamento relativo alle agenzie di rating del credito per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, la qualità dei rating e delle metodologie di rating, la pubblicazione dei rating del credito e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Sembra quindi che il quadro di Hong Kong preveda un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.
(7)In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. Non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la SFC o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o le relative metodologie.
(8)Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito.
(9)A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi.
(10)In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'ESMA sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, di Hong Kong, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze.
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