La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 223/2014 dispone che la Commissione adotti atti delegati che ne integrino gli elementi non essenziali in relazione al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
(2)Il regolamento (UE) n. 223/2014 dispone che gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni annuali e finali contenenti informazioni sull'attuazione dei programmi operativi (PO), compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, se del caso, agli indicatori specifici per programma.
(3)Al fine di garantire un corretto monitoraggio dell'attuazione del PO e il loro contributo agli obiettivi specifici del FEAD, devono essere adottate disposizioni concernenti il contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali nonché l'elenco degli indicatori comuni che devono essere segnalati.
(4)I requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero essere limitati al necessario, tenendo conto delle disposizioni stabilite nell'ambito del regolamento (UE) n. 223/2014 nonché della legislazione applicabile dell'Unione concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(5)Per tenere conto della diversa natura delle operazioni sostenute dai PO I e II e in conformità alle diverse disposizioni che si applicano a ciascun OP come indicato nel regolamento (UE) n. 223/2014, è opportuno applicare requisiti diversi con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali nonché dell'elenco di indicatori comuni che devono essere segnalati per ciascun PO. Per tener conto della necessità specifica di proteggere la dignità delle persone, sostenuta dal FEAD, e al fine di ridurre al minimo necessario gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari in conformità dei requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 223/2014, il valore di alcuni indicatori è determinato in base alla stima informata delle organizzazioni partner anziché alle informazioni fornite dai destinatari finali.
Al fine di consentire l'immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l'elenco degli indicatori comuni.
Articolo 2
Contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali ed elenco degli indicatori
[articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 223/2014]
1.Le relazioni di attuazione annuali e finali contengono i seguenti elementi:
a)Informazioni sull'attuazione del programma con riferimento agli indicatori comuni per le operazioni parzialmente o totalmente concluse.
b)Informazioni e valutazione delle azioni che tengano conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 11, e, se del caso, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 223/2014.
Oltre alle informazioni di cui al primo comma, le relazioni di attuazione annuali e finali sul PO II forniscono informazioni sui dati relativi agli indicatori specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, nonché sui cambiamenti negli indicatori di risultato, e informazioni e valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo.
2.Gli indicatori di cui al paragrafo 1, lettera a), sono elencati nell'allegato.
3.Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la relazione di attuazione finale e, nel 2017 e nel 2022, la relazione di attuazione annuale definiscono le informazioni e la valutazione relative al contributo apportato per il raggiungimento degli obiettivi sia specifici che globali del FEAD, come specificato all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 223/2014.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 17 Luglio 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_337_R_0004