Decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21 Novembre 2014 che modifica l'azione comune 2008/851/PESC.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC (1), che è stata modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio (2).

(2)Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha convenuto che l'UE rimane pienamente impegnata nella lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia. Ha espresso apprezzamento per i buoni risultati ottenuti finora dalla sua operazione navale Atalanta. Il Consiglio ha sottolineato che, nonostante i notevoli progressi registrati nei confronti della pirateria in mare, la minaccia permane e quei progressi potrebbero risultare vani.

(3)Il 18 novembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2125 (2013) che rinnova il quadro per le azioni internazionali nella lotta contro la pirateria e le sue cause profonde.

(4)È opportuno prorogare fino al 12 dicembre 2016 l'operazione militare dell'UE di cui all'azione comune 2008/851/PESC (Atalanta).

(5)Il 22 luglio 2013 Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'UE porterà avanti il suo approccio integrato al miglioramento della sicurezza e dello stato di diritto in Somalia, sulla base della titolarità e della responsabilità somale, dello stretto coordinamento con altri attori e della coerenza e delle sinergie tra gli strumenti dell'UE, in particolare tra le sue missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune.

(6)Tale approccio integrato, basato sul patto per un «new deal» per la Somalia, dovrebbe contribuire a potenziare le capacità marittime in Somalia e nella regione, ad affrontare le cause profonde della pirateria e a ridurre l'impunità delle reti dei pirati in altre attività criminali in mare, affrontando le condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi di Atalanta.

(7)In questo contesto, un contributo da parte di Atalanta con compiti secondari, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale aiuterebbe ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti. Tali compiti secondari sarebbero condotti per sostenere la strategia di uscita di Atalanta.

(8)La cooperazione di Atalanta con i servizi di contrasto dovrebbe essere facilitata per contribuire all'applicazione della legislazione antipirateria, migliorando al contempo l'efficienza delle sue operazioni antipirateria basate sull'intelligence.

(9)Nessuna disposizione della presente decisione o dell'azione comune 2008/851/PESC impedisce al personale di Stati partecipanti ad Atalanta di ottemperare ai propri obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile.

(10)È necessario stabilire l'importo di riferimento finanziario destinato a coprire i costi comuni di Atalanta per il periodo che va dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016.

(11)L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

1)all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.Inoltre, Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, aiutando in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti.»;

2)all'articolo 2, le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:

«g)raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto;

h)ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) e della loro verifica con le banche dati di INTERPOL, e in attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione UE e i capi degli Uffici centrali nazionali pertinenti, i dati seguenti:

—dati personali di cui alla lettera g);

—dati relativi alle attrezzature utilizzate dalle persone di cui alla lettera e).

I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL;

i)trasmette i dati di cui alla lettera h) a EUROPOL secondo le disposizioni di un accordo da concludere tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed EUROPOL. I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL;

j)contribuisce, nei limiti dei mezzi e delle capacità, al monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e sostiene il regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sotto la giurisdizione somala sviluppato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), una volta istituito, con l'esclusione di qualsiasi attività di contrasto;

k)instaura, in stretta collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna, rapporti con le entità somale e le società private che operano a loro nome, attive al largo della Somalia nel settore più ampio della sicurezza marittima, al fine di comprenderne meglio le attività, le capacità e le operazioni di eliminazione dei conflitti in mare;

l)assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, EUCAP NESTOR, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, la missione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di Atalanta e contribuisce all'attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE) nell'ambito del 10a FES;

m)rende disponibili i dati relativi alle attività di pesca raccolti dalle unità di EUNAVFOR disponibili al largo delle coste della Somalia, attraverso il pertinente servizio della Commissione, alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano, ai suoi Stati membri e alla FAO e, una volta conseguiti sufficienti progressi a terra in termini di sviluppo delle capacità marittime, comprese misure di sicurezza per lo scambio di informazioni, assiste le autorità somale rendendo disponibili i dati riguardanti le attività di pesca raccolti nel corso dell'operazione;

n)sostiene, in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, le attività del gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea (SEMG) ai sensi delle risoluzioni 2060 (2012), 2093 (2013) e 2111 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, monitorando e comunicando al SEMG le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.»;

3)all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016 è pari a 14 775 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari allo 0 %.»;

4)all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2016.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 21 Novembre 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

C.CALENDA

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_335_R_0009

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