Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1249 della Commissione del 22 Luglio 2019 che modifica l'allegato I del Regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi c di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata designati («PED») nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco sia sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione le fonti di informazioni indicate in detto articolo.

(3)La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, come stabilito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le informazioni sui controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(4)In particolare, per le partite di frutta del jack (Artocarpus heterophyllus) provenienti dalla Malaysia, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. Inoltre, per le arachidi provenienti dagli Stati Uniti d'America, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi indicano rischi per la salute umana dovuti alla possibile contaminazione da aflatossine, che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

(5)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (4) stabilisce un tenore massimo di acido cianidrico (cianuro) nei semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale. Il regolamento (UE) 2017/1237 della Commissione (5) prevede inoltre che l'operatore che immette sul mercato semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati per il consumatore finale dimostri, su richiesta dell'autorità competente, che il prodotto commercializzato rispetta il tenore massimo. Per le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia e destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi indicano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana dovuti alla presenza di acido cianidrico (cianuro), che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una voce relativa a tali partite.

(6)Per via dei numerosi casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 669/2009, è inoltre opportuno aumentare la frequenza dei controlli fisici e d'identità su tè e bacche di Goji provenienti dalla Cina e su peperoni e fagioli asparago provenienti dalla Repubblica dominicana. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali partite.

(7)L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato riducendo la frequenza dei controlli fisici e d'identità sulle albicocche provenienti dalla Turchia per via del numero esiguo di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 669/2009. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali partite.

(8)La voce attualmente figurante nell'elenco relativa alle bacche di Goji provenienti dalla Cina impone alle autorità competenti di sottoporre tale merce ad esame per la ricerca di antiparassitari specifici che non comprendono la nicotina. Nelle bacche di Goji provenienti dalla Cina è stata rilevata di frequente la presenza di nicotina. È pertanto opportuno modificare la voce relativa alle bacche di Goji provenienti dalla Cina attualmente figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, affinché le autorità competenti sottopongano tale merce ad esame per la ricerca della nicotina.

(9)Le rape (Brassica rapa spp. Rapa) provenienti dal Libano e dalla Siria, preparate o conservate in salamoia o nell'acido citrico, presentano lo stesso rischio delle forme di detto prodotto provenienti dal Libano e dalla Siria, attualmente figuranti nell'elenco. L'elenco dovrebbe pertanto essere modificato al fine di inserirvi le rape preparate o conservate in salamoia o nell'acido citrico provenienti dal Libano e dalla Siria.

(10)Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009.

(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 Luglio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.195.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2019:195:TOC

 

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