Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/1253 della Commissione del 22 Luglio 2019 riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui alla Decisione 2001/470/CE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione concreta delle prescrizioni relative allo scambio di informazioni stabilite in atti dell'Unione prevedendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che agevoli lo scambio di informazioni transfrontaliero e la reciproca assistenza.

(2)La decisione 2001/470/CE del Consiglio (2) stabilisce gli obblighi di cooperazione dei punti di contatto designati dagli Stati membri. I punti di contatto sono tenuti a comunicare avvalendosi degli strumenti tecnologici più idonei messi a loro disposizione per rispondere con la massima efficienza e tempestività alle richieste di cooperazione.

(3)L'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2001/470/CE dispone che la Commissione debba tenere un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, basato sulle informazioni fornite dai punti di contatto. L'IMI permette di adempiere a tale obbligo consentendo alle autorità competenti di trattare le richieste di cooperazione e le risposte. Tali richieste dovrebbero riguardare l'accesso al diritto straniero e agli strumenti dell'Unione relativi alla cooperazione in materia civile e commerciale per quanto riguarda l'assunzione delle prove e la notificazione o comunicazione degli atti.

(4)L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione di cui alla decisione 2001/470/CE. È pertanto necessario realizzare un progetto pilota come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della decisione 2001/470/CE, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Per tale motivo per «Stato membro» dovrebbero intendersi tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

(6)In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare una valutazione dei risultati del progetto pilota al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno prevedere un termine entro il quale detta valutazione dovrebbe essere presentata.

(7)Le informazioni sulle statistiche delle richieste di cooperazione e sulle risposte fornite dalla Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della decisione 2001/470/CE dovrebbero comprendere l'utilizzo dell'IMI nel progetto pilota.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il progetto pilota

L'articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) ad e), e l'articolo 8 della decisione 2001/470/CE sono oggetto di un progetto pilota inteso a valutare se il sistema di informazione del mercato interno («IMI») possa costituire uno strumento efficace per l'attuazione delle disposizioni di cooperazione amministrativa di cui a tali articoli.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.195.01.0040.01.ITA&toc=OJ:L:2019:195:TOC

 

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