La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.
(2)Con lettera M/445 del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE. La direttiva 2009/48/CE stabilisce, all'allegato II, parte I, punto 11, requisiti specifici di sicurezza per i giochi di attività.
(3)I trampolini sono giochi per uso domestico nei quali la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che sono principalmente destinati a permettere ai bambini di svolgere l'attività di saltare. Si tratta quindi di giochi di attività ai sensi dell'articolo 3, punto 21), della direttiva 2009/48/CE.
(4)Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017 sui trampolini per uso domestico, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), al fine di garantire anche la sicurezza dei trampolini interrati che vengono sempre più immessi sul mercato. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-14:2018 sui trampolini per uso domestico.
(5)La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma armonizzata EN 71-14:2018 sui trampolini per uso domestico redatta dal CEN sia conforme alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009.
(6)La norma armonizzata EN 71-14:2018 soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(7)La norma armonizzata EN 71-14:2018 sostituisce la norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli un lasso di tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche rivedute della norma armonizzata EN 71-14:2018, occorre rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 71-14:2014+A1:2017.
(8)La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il riferimento della norma armonizzata sulla sicurezza dei giocattoli, redatta a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figurante nell'allegato I della presente decisione, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
Il riferimento della norma armonizzata sulla sicurezza dei giocattoli, redatta a sostegno della direttiva 2009/48/CE e figurante nell'allegato II della presente decisione, è ritirato dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalla data stabilita in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 Luglio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link: