La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Bayer CropScience AG, con sede in Germania, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati (soia, cotone, colza e granturco) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/730/CE (2), 2008/837/CE (3), 2009/184/CE (4) e 2011/354/UE (5) della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/81/UE (6), 2013/327/UE (7), (UE) 2015/690 (8), (UE) 2015/697 (9), (UE) 2015/699 (10) e (UE) 2016/1215 (11) della Commissione.
(2)Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (cotone) e rappresenta Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione (12).
(3)Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (soia) e rappresenta M.S. Technologies LLC, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione (13).
(4)Con lettera del 1o agosto 2018 Bayer CropScience AG, Germania, Bayer CropScience N.V., Belgio, e Bayer CropScience LP, Stati Uniti, hanno chiesto alla Commissione di trasferire a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, i loro diritti e obblighi relativi a tutte le autorizzazioni e a tutte le domande pendenti concernenti prodotti geneticamente modificati.
(5)Con lettera del 19 ottobre 2018 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ha confermato il suo consenso a tale trasferimento e ha autorizzato BASF SE, con sede in Germania, ad agire come suo rappresentante UE.
(6)L'11 ottobre 2018 M.S. Technologies LLC ha confermato per iscritto il proprio accordo alla modifica del suo rappresentante.
(7)Gli allegati delle decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE e 2011/354/UE contengono link alle pagine web dell'American Oil Chemists' Society, dove sono disponibili materiali di riferimento per il metodo di rilevazione collegati a Bayer; tali link dovrebbero pertanto essere adattati di conseguenza.
(8)Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione. Lo stesso vale per i destinatari delle decisioni di autorizzazione, che a loro volta dovrebbero essere adattati di conseguenza.
(9)L'attuazione delle modifiche richieste comporta la modifica delle decisioni che autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti geneticamente modificati per i quali Bayer CropScience AG e Bayer CropScience N.V. sono i titolari dell'autorizzazione. In particolare, è opportuno modificare di conseguenza le seguenti decisioni: decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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