Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1085 della Commissione del 25 Giugno 2019 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2006/19/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva 1-metilciclopropene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L'approvazione della sostanza attiva 1-metilciclopropene indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2019.

(4)Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'1-metilciclopropene è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha elaborato un rapporto valutativo per il rinnovo e il 28 aprile 2017 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)Il 28 maggio 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l'1-metilciclopropene soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 12 e 13 dicembre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il progetto di relazione sul rinnovo dell'1-metilciclopropene.

(9)Per quanto riguarda i nuovi criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), le conclusioni dell'Autorità indicano che è altamente improbabile che l'1-metilciclopropene sia un interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. Sulla base dei dati disponibili e delle conoscenze attuali (8) l'Autorità conclude che è improbabile che l'1-metilciclopropene abbia proprietà di interferente endocrino. La Commissione ritiene quindi che l'1-metilciclopropene non debba essere considerato una sostanza avente proprietà di interferente endocrino.

(10)Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente 1-metilciclopropene, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.171.01.0110.01.ITA&toc=OJ:L:2019:171:TOC

 

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