La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 9, e l'articolo 37, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2008/98/CE stabilisce le regole generali di calcolo per verificare se siano stati conseguiti gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani fissati per il 2025, il 2030 e il 2035 dal suo articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e paragrafo 3.
(2)In base alle regole previste all'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE riguardo al riciclaggio, nel calcolo degli obiettivi per il 2025, il 2030 e il 2035 si computano i rifiuti che sono immessi in un'operazione di riciclaggio o i rifiuti non più qualificati come tali. Di norma i rifiuti riciclati devono essere misurati all'atto dell'immissione nell'operazione di riciclaggio. Gli Stati membri possono tuttavia fruire di una deroga e misurare i rifiuti urbani in uscita dopo un'operazione di cernita, a condizione che detraggano gli ulteriori scarti risultanti da un trattamento precedente l'operazione di riciclaggio e che i rifiuti in uscita siano effettivamente riciclati.
(3)È comunque consentito che i rifiuti urbani immessi nell'operazione di riciclaggio contengano una data quantità di materiali di rifiuto che non sono interessati dal successivo ritrattamento, ma che non avrebbero potuto essere eliminati con sforzo ragionevole mediante operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio. Non dovrebbe essere imposto agli Stati membri di detrarre dal calcolo dei rifiuti urbani riciclati tali materiali non interessati dal successivo ritrattamento, sempre che l'operazione di riciclaggio li tolleri e non risulti impedito un riciclaggio di qualità.
(4)Ai fini di un'applicazione uniforme delle regole di calcolo in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire, per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni, i materiali di rifiuto da includere nel calcolo a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/98/CE (punti di calcolo) e la fase del trattamento dei rifiuti in cui misurarli a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 2, della stessa direttiva (punti di misurazione).
(5)Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani da comunicare, i punti di calcolo stabiliti per i tipi di rifiuti e i processi di riciclaggio più comuni dovrebbero applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritratti.
(6)Ai fini della raffrontabilità dei dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani comunicati dagli impianti dei diversi Stati membri è necessario stabilire regole più precise sulle modalità con cui computare le quantità di rifiuti cerniti nel calcolo del materiale immesso nell'operazione di riciclaggio e con cui calcolare le quantità di rifiuti urbani riciclati quando dal trattamento dei rifiuti scaturiscono non soltanto materiali riciclati, ma anche combustibili o altri mezzi per produrre energia ovvero materiali di riempimento.
(7)Per quanto riguarda il calcolo dei rifiuti organici differenziati e riciclati alla fonte, che solitamente sono gestiti dai singoli nuclei familiari, non sempre è possibile misurare le quantità effettivamente immesse nell'operazione di riciclaggio o in uscita da essa. È opportuno pertanto stabilire un'impostazione comune solida che garantisca un'elevata attendibilità dei dati comunicati.
(8)Nel caso dei metalli riciclati separati dopo l'incenerimento di rifiuti urbani, è opportuno garantire il solo computo dei metalli riciclati stabilendo una metodologia che permetta di calcolare il contenuto metallico dei materiali di rifiuto che sono separati dalle ceneri pesanti da incenerimento. Per ottenere dati pertinenti dovrebbero essere computati soltanto i metalli risultanti dall'incenerimento dei rifiuti urbani.
(9)I dati sulla preparazione per il riutilizzo e sul riciclaggio dei rifiuti urbani di cui l'articolo 11 bis della direttiva 2008/98/CE impone la comunicazione dovrebbero poggiare su un effettivo sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei flussi dei materiali di rifiuto. È opportuno pertanto imporre agli Stati membri di garantire un'attendibilità e un'accuratezza elevate dei dati raccolti, in particolare rilevandoli direttamente presso gli operatori economici e intensificando l'impiego dei registri elettronici per la registrazione dei dati sui rifiuti.
(10)Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE per ogni anno civile. Devono altresì presentarle una relazione di controllo della qualità nel formato da essa stabilito per la comunicazione. Tale formato dovrebbe assicurare che le informazioni comunicate siano sufficienti per verificare e monitorare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/98/CE.
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