La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1)Il principio attivo etofenprox è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva.
(2)L'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scadrà il 31 gennaio 2020. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 luglio 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'etofenprox.
(3)Il 19 dicembre 2018 l'autorità di valutazione competente dell'Austria ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
(4)L'autorità può, se del caso, invitare il richiedente a fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
(5)Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(6)Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i limiti di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 31 ottobre 2022.
(7)Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, l'etofenprox rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione dell'etofenprox ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 ottobre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 Giugno 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link: