La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
(2)L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione (2).
(3)La Danimarca ha informato la Commissione che due impianti di riciclaggio delle navi (3) situati nel suo territorio sono stati autorizzati dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Danimarca ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché gli impianti in questione siano inclusi nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da includere gli impianti in questione.
(4)In seguito all'integrazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 nell'accordo sullo Spazio economico europeo (4), la Norvegia ha informato la Commissione che cinque impianti di riciclaggio delle navi (5) situati nel suo territorio sono stati autorizzati dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 di tale regolamento. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché gli impianti in questione siano inclusi nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da includere gli impianti in questione.
(5)La Commissione ha ricevuto una richiesta, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, per l'inserimento nell'elenco europeo di un impianto di riciclaggio delle navi (6) situato in Turchia. In seguito alla valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, la Commissione ritiene che l'impianto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 13 di tale regolamento e possa pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inserito nell'elenco europeo. L'elenco europeo dovrebbe pertanto essere aggiornato in modo da includere l'impianto in questione.
(6)È inoltre necessario correggere un errore riguardante le informazioni relative all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1257/2013 che figurano nell'elenco europeo per l'impianto di riciclaggio delle navi situato in Finlandia.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 Giugno 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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