La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/950 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Polonia e in Ungheria.
(2)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/950 si sono verificati in Lituania ulteriori casi di peste suina africana nei suini domestici, casi che devono riflettersi anch'essi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(3)Nel giugno 2019 si sono verificati due focolai di peste suina africana nei suini domestici in Lituania, nei distretti di Šakiai e di Marijampolė, in zone che attualmente figurano nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi focolai di peste suina africana nei suini domestici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tali zone della Lituania colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(4)Nel giugno 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nella contea di Elbląg, in Polonia, nelle immediate vicinanze di zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Tale zona della Polonia colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Lituania e in Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato, parti I, II e III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 Giugno 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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