Decisione (UE) 2019/976 della Banca Centrale europea del 29 Maggio 2019 che stabilisce i principi per la definizione degli obiettivi e per la condivisione di feedback nei gruppi di vigilanza congiunti.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 1 e 7,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) sia responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il considerando 79 di detto regolamento chiarisce che una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale.

(2)In conformità agli articoli da 3 a 6 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2), la BCE è responsabile dell'istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti, composti da personale della BCE e delle autorità nazionali competenti. Un coordinatore del gruppo di vigilanza congiunto (GVC), assistito da uno o più sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti (ANC), assicura il coordinamento dei lavori all'interno del GVC.

(3)Alla luce dell'importante ruolo dei coordinatori dei GVC e dei sub-coordinatori delle ANC nel coordinamento del lavoro dei membri del GVC espressione della rispettiva ANC, appare necessario e proporzionato introdurre un procedimento uniforme per la definizione di obiettivi e la condivisione di feedback all'interno dei GVC.

(4)Il feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle ANC è stato fornito inizialmente nel corso di un periodo di sperimentazione in base alla decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea (BCE/2015/36) (3), e poi nel corso di un successivo periodo di sperimentazione in conformità ai principi fissati nella decisione (UE) 2017/274 della Banca centrale europea (BCE/2017/6) (4). Concluso tale successivo periodo di sperimentazione, la decisione (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) dovrebbe essere abrogata nell'interesse della certezza giuridica.

(5)L'esperienza acquisita nel corso di tale successivo periodo di sperimentazione ha indicato che il meccanismo di feedback all'interno dei GVC può essere utile per assicurarne l'efficace funzionamento, migliore collaborazione e dialogo e per rafforzare fiducia e apertura in questi gruppi. Pertanto è opportuno mantenere e utilizzare il meccanismo di feedback in maniera regolare. Tuttavia, per apportare le necessarie revisioni al meccanismo di feedback, si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione. Pertanto, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2017/274 (BCE/2017/6) e sostituirla con la presente decisione.

(6)Compete esclusivamente alle ANC valutare il proprio personale, mentre compete esclusivamente alla BCE valutare il suo. Le ANC possono usare il feedback fornito dai coordinatori dei GVC ai sub-coordinatori delle ANC nella gestione del proprio personale, se consentito dalla pertinente normativa nazionale, e la BCE può utilizzare il feedback fornito ai coordinatori dei GVC, in ogni caso in conformità alla presente decisione.

(7)Il Garante europeo sulla protezione dei dati, consultato in conformità all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in data 7 aprile 2015 ha emesso un parere riconoscendo che il feedback è necessario alla gestione dei GVC, approvandone il meccanismo e raccomandando che il suo preciso funzionamento sia stabilito in un atto giuridico adeguato,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 2

Fissazione di obiettivi e condivisione di feedback

1.Fatta salva la responsabilità esclusiva delle ANC quali datori di lavoro dei sub-coordinatori delle ANC, i coordinatori dei GVC, dopo essersi consultati con ciascun sub-coordinatore dell'ANC, stabiliscono i principali compiti e obiettivi di tali sub-coordinatori delle ANC.

2.Gli obiettivi e le competenze necessarie per svolgere il ruolo di coordinatore del GVC sono definiti nel quadro del processo di gestione e sviluppo delle prestazioni (Performance Management and Development Process) della BCE. Ai fini del feedback all'interno dei GVC, i sub-coordinatori delle NCA sono informati in merito a tali competenze indicate e definite nel quadro della BCE relativo alle capacità (ECB Capability Framework) (6) applicabili al ruolo di coordinatore del GVC.

3.Il feedback è reciproco: i coordinatori dei GVC forniscono un feedback ai sub-coordinatori delle ANC e i sub-coordinatori delle ANC forniscono un feedback ai coordinatori dei GVC, in conformità ai principi stabiliti nell'allegato I.

4.Il coordinatore del GVC interessato e i sub-coordinatori delle ANC interessati forniscono congiuntamente un feedback al loro GVC nel complesso in merito a come tale gruppo ha raggiunto gli obiettivi in conformità ai principi stabiliti nell'allegato I.

5.I coordinatori del GVC e i sub-coordinatori delle ANC mirano a fornire un feedback nel contesto di un incontro faccia a faccia.

6.Il periodo di riferimento per il quale sono fissati gli obiettivi e viene fornito il feedback va dal 1o gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

7.L'accesso al feedback inserito nello strumento del sistema utilizzato per gestire il processo di feedback è consentito solo alle persone che hanno necessità di prenderne conoscenza in base ai criteri dettati dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Specifiche categorie di soggetti interessati che hanno necessità di avere conoscenza del feedback sono indicate nel relativo registro del trattamento e agli interessati è fornita l'informativa sulla privacy.

Articolo 3

Abrogazione

La decisione (UE) 2017/247 (BCE/2017/6) è abrogata.

Articolo 4

Disposizioni finali

1.La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, il primo periodo di riferimento per i quale sono fissati gli obiettivi ed è fornito il feedback inizia alla data di entrata in vigore della presente decisione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 Maggio 2019.

Per il Consiglio Direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.157.01.0061.01.ITA&toc=OJ:L:2019:157:TOC

 

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