La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Con ordinanza del 18 dicembre 2018 sulla restrizione dell'uso e dell'immissione sul mercato di alcuni tipi di legno trattato («l'ordinanza»), pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese l'11 gennaio 2019, la Francia ha adottato una misura provvisoria in conformità all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 («la misura provvisoria») poiché reputava di avere fondati motivi di ritenere che fosse necessaria un'azione urgente per proteggere l'ambiente dai rischi derivanti, per il comparto ambientale acquatico e/o terrestre, dal legno trattato con le sostanze: creosoto (n. CAS 8001-58-9 e n. CE 232-287-5); olio di creosoto (CAS 61789-28-4; n. CE 263-047-8); distillati di catrame di carbone, oli di naftalene (CAS 84650-04-4; n. CE 283-484-8); olio di creosoto, frazione di acenaftene (CAS 90640-84-9; n. CE 292-605-3); distillati di testa di catrame di carbone (CAS 65996-91-0; n. CE 266-026-1); olio di antracene (CAS 90640-80-5; n. CE 292-602-7); oli di greggio, carbone, acidi di catrame (CAS 65996-85-2; n. CE 266-019-3); creosoto del legno (CAS 8021-39-4; n. CE 232-419-1); e residui di estratti alcalini (carbone) (CAS 122384-78-5; CE 310-191-5), in quanto tali o in quanto componenti di una miscela con una o più sostanze («legno trattato»).
(2)La misura provvisoria consiste in un divieto di immettere sul mercato e di usare legno trattato a decorrere dal 23 aprile 2019. In base alla misura provvisoria il legno trattato non può essere riutilizzato né adibito ad altro uso da chi lo ha utilizzato. Tali divieti si applicano indipendentemente dalla data in cui è stato effettuato il trattamento del legno.
(3)Il 25 febbraio 2019 la Francia ha comunicato la misura provvisoria alla Commissione e in data 5 marzo 2019 ne ha informato l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») e gli altri Stati membri, in conformità all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(4)L'ordinanza consente, a titolo di deroga, che il legno trattato con creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) sia immesso sul mercato e predisposto per l'uso in forma di traversine ferroviarie e permette che detto legno già utilizzato a tale fine possa essere riutilizzato dal titolare per lo stesso uso per un periodo indeterminato. L'ordinanza consente inoltre, fino al 23 ottobre 2019, l'immissione sul mercato e l'uso del legno trattato con tale sostanza e destinato ad essere utilizzato in forma di pali per le linee elettriche o per le telecomunicazioni e, a determinate condizioni, prevede la possibilità per alcuni operatori di chiedere una proroga di tale termine.
(5)La Commissione ha esaminato l'ordinanza e le pertinenti informazioni scientifiche e tecniche presentate dalla Francia. La Commissione ha inoltre dato alle autorità competenti degli Stati membri e ai portatori di interessi la possibilità di esprimersi sull'ordinanza nell'ambito di una riunione delle autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio (CLP) («CARACAL»), tenutasi il 19 marzo 2019.
(6)Considerato il breve termine entro il quale la Commissione deve adottare una decisione in merito a una misura provvisoria a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, occorre che tale decisione sia prevalentemente basata sulle informazioni presentate dalla Francia.
(7)La voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta già l'immissione sul mercato del legno trattato con le nove sostanze indicate nell'ordinanza, o con miscele che le contengono, a causa dei loro noti effetti cancerogeni. Preoccupazioni in merito a tali sostanze sono emerse anche per il fatto che alcune delle loro componenti sono scarsamente degradabili. Il paragrafo 2, lettera b), di detta voce consente tuttavia che il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità al paragrafo 2, lettera a), di tale voce, immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, sia impiegato esclusivamente per uso professionale e industriale, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi ecc.), porti o vie fluviali. A norma del paragrafo 2, lettera c), di tale voce è inoltre consentito che il legno trattato prima del 31 dicembre 2002 sia immesso sul mercato dei prodotti usati.
(8)Con la direttiva 2011/71/UE della Commissione (2) il creosoto (CAS 8001-58-9; n. CE 232-287-5) è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fino al 30 aprile 2018, sulla base di una valutazione volta a stabilire se i preservanti del legno contenenti creosoto possano soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione (4) la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è stata posticipata al 31 ottobre 2020. Le altre otto sostanze di cui alla voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 non sono state approvate come principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi né beneficiano delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), pertanto i biocidi che li contengono non possono essere immessi sul mercato o utilizzati nell'Unione.
(9)In seguito alle domande di riconoscimento reciproco di tre autorizzazioni dei biocidi contenenti creosoto rilasciate dalla Svezia a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha autorizzato i prodotti contemplati da tali domande solo per il trattamento delle traversine ferroviarie, ma ha rifiutato l'autorizzazione di trattamenti del legno per altri usi (6). Nella decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 la Commissione (7) ha concluso che la deroga della Francia al riconoscimento reciproco era giustificata da motivi di tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.
(10)Nonostante il rifiuto della Francia di autorizzare l'uso di biocidi contenenti creosoto per trattamenti del legno per usi diversi dal trattamento delle traversine ferroviarie, né la voce 31 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale voce, né il regolamento (UE) n. 528/2012 impediscono che il legno trattato con creosoto possa essere immesso sul mercato per la prima volta o utilizzato sul territorio francese, o che il legno trattato con creosoto prima del 31 dicembre 2002 sia immesso sul mercato francese di prodotti usati.
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