Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare le regole VI.1 e VII.1 dell'allegato,
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) («statuto»), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 90, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma della regola VI.1 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 («regole di funzionamento del comitato di selezione»), i candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione per la nomina del procuratore capo europeo possono presentare al Consiglio un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.
(2)A norma della regola VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di selezione, i candidati che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo possono presentare un reclamo al Consiglio ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.
(3)L'articolo 2 dello statuto impone a ogni istituzione di determinare le autorità che devono esercitare nel suo ambito i poteri demandati dallo statuto, tra cui i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 90, paragrafo 2.
(4)A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio deve essere assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale.
(5)È opportuno che il segretario generale del Consiglio eserciti i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda i reclami di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto presentati dai candidati della procedura di selezione per la nomina del procuratore capo europeo a norma delle regole VI.1 e VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di selezione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
I poteri conferiti dall'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto all'autorità che ha il potere di nomina per quanto riguarda i reclami presentati al Consiglio, a norma delle regole VI.1 e VII.1 delle regole di funzionamento del comitato di selezione, dai candidati che sono esclusi dalla procedura di selezione o che non sono inclusi nell'elenco ristretto dei candidati qualificati stabilito dal comitato di selezione per la nomina del procuratore capo europeo sono esercitati dal segretario generale del Consiglio per conto del Consiglio e sotto la sua responsabilità.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 Maggio 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
DAEA
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