Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) («accordo») è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio. (2) L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.
(2)L'articolo 15.3, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» sotto gli auspici del Comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1, paragrafo 1, dell'accordo.
(3)A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento interno del Comitato per il commercio, adottato con la decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea (3), ciascun gruppo di lavoro può definire il proprio regolamento interno, che è comunicato al Comitato per il commercio.
(4)È opportuno stabilire il regolamento interno del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche».
(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottatare a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» in relazione all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale gruppo di lavoro accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Maggio 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
E.O. TEODOROVICI
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