La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 48, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente al regolamento (UE) 2016/2031 gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione, lo spostamento e la detenzione e moltiplicazione nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. Gli Stati membri possono inoltre, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
(2)È necessario integrare il regolamento (UE) 2016/2031 adottando norme riguardanti lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi, delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione, le procedure e le condizioni per la concessione delle relative autorizzazioni nonché le prescrizioni per il controllo della conformità e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità.
(3)Al fine di assicurare che il rischio fitosanitario connesso alle attività specificate sia eliminato o ridotto a un livello accettabile, l'autorizzazione all'introduzione e allo spostamento nell'Unione di qualsiasi materiale specificato dovrebbe essere soggetta a determinate condizioni che garantiscano la presentazione di una domanda completa e adeguata, la valutazione della natura e degli obiettivi delle attività specificate, la conferma che le attività specificate sono svolte in stazioni di quarantena o strutture di confinamento e la distruzione e rimozione sicura del materiale contaminato.
(4)Al fine di garantire il controllo e la tracciabilità del materiale specificato interessato e di affrontare tempestivamente eventuali rischi fitosanitari associati, è opportuno che, a seguito della concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui si svolgerà l'attività specificata approvata rilasci una lettera di autorizzazione, che dovrebbe sempre accompagnare il materiale specificato interessato.
(5)Il formato della lettera di autorizzazione dovrebbe essere simile al modello di cui all'allegato II della direttiva 2008/61/CE della Commissione (2), essendo questo stato applicato in maniera efficace e coerente.
(6)Per introduzioni e spostamenti multipli nell'Unione di materiale specificato soggetto alle attività specificate, e conformemente a condizioni speciali, dovrebbe essere utilizzata un'unica lettera di autorizzazione al fine di garantire un quadro proporzionato ed efficace per tali introduzioni e spostamenti.
(7)Le prove ufficiali sono effettuate più frequentemente delle altre attività specificate. Per le prove ufficiali sarebbe quindi più efficiente prevedere un quadro più flessibile di quello applicabile alle altre attività specificate.
(8)È opportuno stabilire norme riguardanti i provvedimenti che le autorità competenti devono adottare in caso di non conformità alle disposizioni del presente regolamento, al fine di garantire provvedimenti correttivi non appena possibile. Tali provvedimenti dovrebbero comprendere obblighi per il soggetto responsabile delle attività specificate.
(9)Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 2008/61/CE.
(10)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 48 del Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ( regolamento sui controlli ufficiali).
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