Il Consiglio dell’Unione europea,
visti lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto statuto e l'articolo 6 del suddetto regime,
vista la decisione (UE) 2017/262 del Consiglio, del 6 febbraio 2017, relativa alla determinazione, per il segretariato generale del Consiglio, dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e che abroga la decisione 2013/811/UE (2),
considerando quanto segue:
(1)L'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (Office for the Administration and Payment of Individual Entitlements — PMO) della Commissione europea è responsabile della gestione e del pagamento dei diritti pecuniari individuali del personale della Commissione europea e, tramite accordi a livello di servizi, di taluni altri istituzioni e organi dell'Unione. Per quanto riguarda il personale del segretariato generale del Consiglio (SGC), il PMO è responsabile della gestione e del pagamento di diritti a pensione e prestazioni di assicurazione malattia. In tali settori il PMO esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, tranne per il trattamento dei reclami individuali relativi alle prestazioni di assicurazione malattia. Il PMO fornisce inoltre un numero crescente di altri servizi e mette a disposizione dell'SGC i propri strumenti informatici.
(2)La gestione dei diritti individuali da parte di un unico organo specializzato si è dimostrata più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi. Consente un'applicazione uniforme dello statuto dei funzionari («statuto») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea («regime») in tutte le istituzioni, rafforzando in tal modo la parità di trattamento e la certezza del diritto per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione. Permette inoltre una maggiore semplificazione amministrativa e cooperazione interistituzionale.
(3)In questo contesto, l'SGC e il PMO sono tenuti a firmare un accordo a livello di servizi («service-level agreement — SLA»), volto ad estendere l'ambito di applicazione dei servizi erogati dal PMO alla gestione e al pagamento dei diritti pecuniari individuali del personale tramite Sysper, uno strumento informatico di gestione delle risorse umane. Per consentire il pieno funzionamento dell'accordo, è opportuno affidare alla Commissione europea (PMO) l'esercizio dei pertinenti poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del personale dell'SGC. Inoltre, poiché il nuovo SLA sostituisce un precedente accordo a livello di servizi in materia di diritti a pensione, indennità di disoccupazione e altri diritti in occasione della cessazione definitiva dal servizio, si dovrebbero confermare i poteri del PMO in tale ambito.
(4)Nel periodo transitorio iniziale successivo al trasferimento a Sysper, è opportuno che l'autorità che ha il potere di nomina e l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Consiglio possano esercitare i poteri relativi al personale dell'SGC nei casi in cui un'eventuale differenza d'interpretazione delle norme sui diritti individuali applicata dal PMO rispetto all'interpretazione applicata nell'SGC prima del trasferimento a Sysper potrebbe avere effetti pregiudizievoli per il personale dell'SGC.
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