La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/666 della Commissione (5), a seguito dei casi di peste suina africana che si sono verificati in Romania.
(2)Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è legato alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea pubblicata il 29 novembre 2018 (6).
(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (7) stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. L'articolo 15 della direttiva 2002/60/CE prevede inoltre le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, tra cui sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta. L'esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare le misure che prevedono la pulizia e la disinfezione degli allevamenti infetti e quelle adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella popolazione di suini selvatici.
(4)Tenendo conto dell'efficacia delle misure applicate negli Stati membri conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare quelle stabilite all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 5, e all'articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone nei distretti di Lubaczów, Gołdap e Olecko in Polonia, attualmente elencate nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora essere elencate nelle parti I e II di detto allegato, in previsione dello spopolamento di tutte le aziende agricole non commerciali situate in quella zona che presentano condizioni inadeguate di biosicurezza e della scadenza del periodo di tre mesi dalla data delle operazioni finali di pulizia e disinfezione degli allevamenti infetti. Dato che nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione ed è molto instabile, nell'apportare modifiche delle zone elencate in tale parte deve sempre essere prestata particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.
(5)Tenendo conto inoltre dell'efficacia delle misure generali applicate in Polonia conformemente alla direttiva 2002/60/CE, in particolare di quelle stabilite all'articolo 15, e in linea con le misure di attenuazione dei rischi indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale in relazione alla peste suina africana, alcune zone nei distretti di Zambrów e di Łomża in Polonia, attualmente elencate nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero ora figurare nella parte I di tale allegato, vista la favorevole situazione epidemiologica della malattia in tali zone.
(6)Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/666 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nei suini selvatici in Polonia e in Ungheria, di cui si dovrebbe tenere conto nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Nell'aprile 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nei distretti di Garwolin e di Krasnystaw in Polonia, nelle immediate vicinanze di zone elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Queste zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(8)Nell'aprile 2019 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Hajdú-Bihar in Ungheria, in una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Tale zona dell'Ungheria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(9)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Polonia e in Ungheria e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui all'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 Maggio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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