La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione (2) prevede l'apertura di un contingente tariffario globale per l'importazione di 3 073 177 tonnellate di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 di qualità diversa dalla qualità alta, soggetto a un dazio di 12 EUR per tonnellata.
(2)Nel quadro del contingente tariffario globale, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1067/2008 dispone un sottocontingente di 2 378 387 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti, e un sottocontingente erga omnes di 122 790 tonnellate.
(3)Nell'ambito dell'accordo con gli Stati Uniti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea del 2004 (3), è stato concordato tuttavia di prendere in conto un volume di 6 787 tonnellate nel sottocontingente erga omnes. Occorre pertanto aggiungere 6 787 tonnellate al sottocontingente erga omnes e al contempo sottrarre la stessa quantità dal sottocontingente per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti.
(4)A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1067/2008, il sottocontingente per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti, deve essere diviso in quattro sottoperiodi trimestrali. Tenendo conto della summenzionata riduzione del quantitativo per tale sottocontingente, occorre adattare il volume di ciascun sottoperiodo trimestrale.
(5)Il regolamento (CE) n. 1067/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1067/2008 è modificato come segue:
1)Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Il contingente tariffario di importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è suddiviso in tre sotto contingenti:
a)Sotto contingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;
b)Sotto contingente II (numero d'ordine 09.4125): 2 371 600 tonnellate per i paesi terzi, eccetto il Canada e gli Stati Uniti;
c)Sotto contingente III (numero d'ordine 09.4133): 129 577 tonnellate erga omnes.»;
2)Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.Il sotto contingente II è diviso in quattro sottoperiodi trimestrali che coprono le seguenti date e i seguenti quantitativi:
a)Sotto periodo 1: dal 1o gennaio al 31 marzo: 592 900 tonnellate;
b)Sotto periodo 2: dal 1o aprile al 30 giugno: 592 900 tonnellate;
c)Sotto periodo 3: dal 1o luglio al 30 settembre: 592 900 tonnellate;
d)Sotto periodo 4: dal 1o ottobre al 31 dicembre: 592 900 tonnellate.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 Aprile 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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