Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/676 della Commissione del 29 Aprile 2019 che approva la sostanza attiva a basso rischio ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 1o aprile 2016 il gruppo di lavoro ABE-IT 56 ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623) (di seguito «ABE-IT 56»).

(2)In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, di detto regolamento, il 25 maggio 2016 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)Il 20 giugno 2017 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione che esamina la possibilità che detta sostanza attiva soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)L'Autorità ha agito conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità nel maggio 2018 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.

(5)Il 26 luglio 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le proprie conclusioni sulla possibilità che la sostanza attiva ABE-IT 56 soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (2). L'Autorità ha reso pubbliche le conclusioni.

(6)Il 23 ottobre 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame sull'ABE-IT 56 e il 22 marzo 2019 un progetto di regolamento che prevede l'approvazione di tale sostanza.

(7)Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(8)Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno approvare la sostanza ABE-IT 56.

(9)La Commissione ritiene inoltre che la sostanza ABE-IT 56 sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale sostanza non è potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'ABE-IT 56 è un prodotto di frazionamento del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623. Saccharomyces cerevisiae è il lievito maggiormente utilizzato nella produzione industriale/commerciale di alimenti e bevande ed è presente ovunque nell'ambiente. Non è patogeno per gli esseri umani o gli animali e non è infettivo per gli esseri umani. In genere è presente in natura e non costituisce un rischio chiaro per nessun comparto ambientale.

(10)È pertanto opportuno approvare l'ABE-IT 56 come sostanza a basso rischio per un periodo di 15 anni.

(11)In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3) dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623), specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 Aprile 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.114.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2019:114:TOC

 

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