Decisione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 22 Ottobre 2014 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale,del 2 dicembre 2013.

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi le cui attività sono cessate in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, in conseguenza del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlameto europeo e del Consiglio (4), o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (prezzi del 2011).

(3)Il 25 marzo 2014 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 142 imprese operanti nella divisione 25 della NACE Rev. 2 («Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature») nella regione di livello NUTS 2 della Comunidad Valenciana (ES52) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione di un contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario di importo pari a 1 019 184 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

Hanno adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di 1 019 184 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo,il 22 Ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M.SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

B.DELLA VEDOVA

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_333_R_0009

 

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