Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno ai lavoratori licenziati e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, il FEG non supera un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).
(3)Il 21 febbraio 2014 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti (5) in 661 imprese operanti nella divisione 56 della NACE Rev. 2 (Attività di servizi di ristorazione) (6) nella regione NUTS 2 di Aragona (ES24) e ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda risulta conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di importo pari a 960 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,
Hanno adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2014, un importo pari a 960 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo,il 22 Ottobre 2014
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M.SCHULZ
Per il Consiglio
Il Presidente
B.DELLA VEDOVA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_333_R_0008