La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (di seguito «convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
(2Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi atti giuridici e di nuove norme pertinenti dell'Unione europea e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.
(3)Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui devono invece essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
(4)L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 Marzo 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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