Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/456 della Commissione del 20 Marzo 2019 che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum a norma del Regolamento (UE) 2015/2283.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione decide in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione.

(4)La decisione di esecuzione 2014/155/UE della Commissione (3) ha autorizzato, a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'immissione sul mercato dell'olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.

(5)Il 17 maggio 2018 la società Ovalie Innovation (il richiedente) ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle specifiche dell'olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La domanda riguardava la riduzione del limite inferiore dell'indice di saponificazione dagli attuali 186 mg KOH/g a 179 mg KOH/g.

(6)Il richiedente giustifica la richiesta indicando che la modifica è necessaria per tener conto della variazione degli indici di saponificazione nel corso del processo di produzione dell'olio di semi di coriandolo nella fase della raffinazione per l'uso negli integratori alimentari.

(7)La Commissione ritiene che in relazione alla suddetta domanda non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283 in quanto la riduzione proposta dell'indice di saponificazione dell'olio di semi di coriandolo è limitata e l'aumento concomitante delle sostanze insaponificabili, che potrebbe essere considerato pertinente ai fini della sicurezza del nuovo alimento, rimane entro i valori limite autorizzati.

(8)La modifica proposta degli indici di saponificazione dell'olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum non altera le considerazioni in materia di sicurezza alla base della sua autorizzazione. È pertanto opportuno modificare le specifiche del nuovo alimento «olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum» conformemente al livello proposto per l'indice di saponificazione.

(9)Le informazioni fornite nella domanda forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche proposte delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum sono conformi all'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.

(10)È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La voce relativa al nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum, figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/2283 e inserita nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Marzo 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.079.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2019:079:TOC

 

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