Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha concluso la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), con la decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).
(2)L'Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera le sostanze chimiche da eliminare, l'allegato B elenca le sostanze chimiche da sottoporre a limitazione e l'allegato C elenca le sostanze chimiche di cui devono essere ridotte o eliminate le emissioni provenienti dalla produzione non intenzionale.
(3)Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all'allegato D della convenzione, il metossicloro presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente.
(4)Il metossicloro non è approvato come una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei prodotti fitosanitari. Il metossicloro non è approvato come una sostanza attiva neanche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei biocidi. Inoltre, il metossicloro non è registrato a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, di conseguenza, non può essere fabbricato o immesso sul mercato nell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.
(5)Sebbene il metossicloro sia stato gradualmente eliminato nell'Unione molti anni fa, è possibile che sia ancora utilizzato come prodotto fitosanitario e disperso nell'ambiente al di fuori dell'Unione, ragione questa che potrebbe spiegarne il rinvenimento nell'ambiente. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del metossicloro, le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana, ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più vasta scala.
(6)L'Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del metossicloro nell'allegato A della convenzione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'Unione presenta una proposta di inclusione del metossicloro (n. CAS 72-43-5, n. CE 200-779-9) nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»).
La Commissione comunica, a nome dell'Unione, la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 Marzo 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
DAEA
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