Decisione d’Esecuzione (UE) 2019/449 della Commissione del 18 Marzo 2019 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione che stabilisce misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni Paesi terzi.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (2) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka («i frutti specificati»), originari dell'Argentina, del Brasile, del Sud Africa e dell'Uruguay, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa («l'organismo specificato»).

(2)L'aumento del numero di intercettazioni all'importazione negli ultimi tre anni dimostra che le misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/715 restano necessarie per proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo specificato.

(3)Nel 2018 gli Stati membri hanno inoltre notificato un numero significativo di intercettazioni dell'organismo specificato a seguito di ispezioni delle importazioni dei frutti specificati originari del Brasile. Le prescrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei suddetti frutti originari del Brasile dovrebbero pertanto essere rafforzate.

(4)Per garantire che i frutti specificati originari del Brasile siano indenni dall'organismo specificato, essi dovrebbero essere soggetti alle stesse prescrizioni relative alle ispezioni delle importazioni dei frutti originari dell'Argentina, del Sud Africa e dell'Uruguay.

(5)Poiché i frutti specificati originari del Brasile dovranno essere sottoposti a trattamenti contro l'organismo specificato, ai fini della tracciabilità è opportuno che a tali frutti si applichi anche l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sui trattamenti pre- e post-raccolta.

(6)La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.077.01.0076.01.ITA&toc=OJ:L:2019:077:TOC

 

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