La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),
considerando quanto segue:
(1)L'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE della Commissione (2) contiene il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010.
(2)L'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE della Commissione (3) contiene il modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.
(3)Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina e caprina. L'allegato VIII, capitolo A, di tale regolamento stabilisce le condizioni per gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all'interno dell'Unione. Inoltre, l'allegato IX di detto regolamento fissa le condizioni per l'importazione nell'Unione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.
(4)Alla luce di nuovi risultati scientifici, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (5). Tali modifiche relative alla scrapie si sono riflesse nella decisione di esecuzione 2013/470/UE della Commissione (6), nel modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina riportato nell'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE e nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di ovuli e embrioni di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014.
(5)Le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n 999/2001 sono state modificate dal regolamento (UE) n. 1148/2014 della Commissione (7), in conformità a un parere scientifico sul rischio di trasmissione della scrapie classica tramite il trasferimento di embrioni ottenuti in vivo negli ovini, adottato il 24 gennaio 2013 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che ha concluso che il rischio di trasmissione della scrapie classica tramite l'impianto di embrioni ovini omozigoti o eterozigoti ARR può essere ritenuto trascurabile, se sono rispettate le raccomandazioni e le procedure dell'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE) relative al trasferimento di embrioni.
(6)Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE e il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE dovrebbero pertanto essere modificati per riflettere le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, modificato dal regolamento (UE) n. 1148/2014.
(7)Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità è inoltre necessario modificare alcuni riferimenti al regolamento (CE) n. 999/2001 nel modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina figurante nell'allegato IV, parte A, della decisione 2010/470/UE.
(8)Nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina riportato nell'allegato IV, parte 2, della decisione 2010/472/UE è inoltre necessaria una formulazione più precisa per chiarire che le serie di test per la malattia emorragica epizootica (EHD) si applicano alle femmine donatrici delle specie ovina o caprina.
(9)Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/472/UE.
(10)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato IV della decisione 2010/470/UE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato IV della decisione 2010/472/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 14 Novembre 2014
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_331_R_0010