Il Comitato Misto,
visto l'accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza («accordo»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo mira a mantenere l'agevolazione dei controlli e delle formalità al passaggio delle merci alle frontiere nonché la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti contraenti, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nella catena logistica.
(2)Le parti contraenti si sono impegnate a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nell'Unione europea.
(3)Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell'altra parte contraente, i dati di sicurezza indicati nella dichiarazione sommaria di uscita presentata all'autorità competente della prima parte contraente sono trasmessi da quest'ultima all'autorità competente della seconda.
(4)Il comitato misto può decidere i casi in cui tale trasmissione dei dati non è necessaria, sempreché ciò non comprometta il livello di sicurezza garantito dall'accordo.
(5)Gli Stati membri dell'Unione europea e la Confederazione svizzera sono parti contraenti della convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale; a norma dell'allegato 17 di tale convenzione, i vettori aerei, prima di caricare le merci a bordo di un aeromobile, le sottopongono nella loro totalità a controlli di sicurezza al fine di proteggere l'aviazione internazionale da atti di interferenza illecita.
(6)La Comunità europea e la Confederazione svizzera sono vincolate dall'accordo sul trasporto aereo concluso il 21 giugno 1999, che disciplina in particolare la sicurezza e la protezione nel settore dei trasporti aerei,
Decisione:
Articolo 1
Nei casi di esportazioni di merci di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo, la trasmissione dei dati non è richiesta a condizione che:
a)La presa in carico delle merci sia effettuata da una compagnia aerea che assicuri il trasporto al di fuori dal territorio doganale delle parti contraenti;
b)L'uscita delle merci attraverso l'ufficio doganale della seconda parte contraente sia effettuata per via aerea;
c)Una dichiarazione sommaria di uscita o una dichiarazione in dogana di esportazione rispondente alle condizioni fissate per tale dichiarazione sommaria sia stata presentata all'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono esportate;
d)Quando le merci arrivano all'ufficio doganale nel luogo di uscita dal territorio doganale della seconda parte contraente, il vettore fornisca all'ufficio doganale, su richiesta dello stesso, una copia del documento dell'Unione di accompagnamento delle esportazioni o di qualsiasi altro documento analogo rilasciato dalle autorità doganali svizzere contenente i dati di sicurezza per le merci esportate.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Vacallo,il 10 Ottobre 2014
Per il Comitato Misto UE-Svizzera
La Presidente
Michaela SCHÄRER-RICKENBACHER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_331_R_0011