La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.
(2)L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative al soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
(3)Prima dello sviluppo dell'EES è necessario adottare le misure relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica di tale sistema.
(4)Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES.
(5)Le misure disposte dalla presente decisione per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'EES dovrebbero essere integrate dalle specifiche tecniche e dal documento di controllo dell'interfaccia dell'EES che saranno elaborati dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.
(7)La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(8)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(9)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(10)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
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