La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l'articolo 36, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.
(2)Gli obiettivi dell'EES sono migliorare la gestione delle frontiere esterne, prevenire l'immigrazione irregolare e facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
(3)Poiché la qualità e l'affidabilità dei dati biometrici sono fattori particolarmente importanti affinché l'EES realizzi il suo pieno potenziale, è necessario stabilire le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nell'EES, anche quando sono rilevate sul posto o estratte elettronicamente dall'eMRTD (Machine Readable Travel Document — documento di viaggio elettronico a lettura ottica). Dato che la qualità delle impronte digitali registrate inciderà sul buon funzionamento dell'EES anche ad anni di distanza dalla registrazione, i fattori ambientali e operativi della registrazione dovrebbero essere oggetto di attento monitoraggio nel lungo termine.
(4)La presente decisione non crea nuove norme; essa è coerente con le norme ICAO.
(5)Sulla base di tali misure l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES.
(6)In tale contesto è pertanto necessario adottare specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES).
(7)La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, il 30 maggio 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.
(9)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(10La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
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