Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)In conformità della decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio (2), del […], l'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è stato firmato il 5 ottobre 2018, fatta salva la sua conclusione.
(2)In esito al presente accordo sullo status, le squadre della guardia di frontiera e costiera possono essere prontamente impiegate sul territorio albanese, reagire all'attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.
(3)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(4)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(5)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(6)È pertanto opportuno approvare l'accordo,
Ha adottato la seguente Decisione:
L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione europea, procede alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 Febbraio 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
E.O. TEODOROVICI
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