L’Unione europea,
da una parte, e
la REPUBBLICA D'ALBANIA,
dall'altra,
di seguito denominate congiuntamente le «parti»,
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, di seguito denominata «Agenzia», in quanto struttura dell'Unione europea, coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica d'Albania, comprese le azioni operative sul territorio della Repubblica d'Albania,
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia possano disporre di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica d'Albania,
CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia sul territorio della Repubblica d'Albania dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli atti internazionali di cui la Repubblica d'Albania è parte,
Hanno deciso di concludere il presente Accordo:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1.Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia che possano avere luogo nel territorio della Repubblica d'Albania e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi.
2.Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Repubblica d'Albania.
3.Il presente accordo o qualsiasi atto compiuto nella sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione in forza del diritto internazionale dei rispettivi territori degli Stati membri dell'Unione europea e della Repubblica d'Albania.
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