Decisione (UE) 2019/166 della Banca Centrale europea del 25 Gennaio 2019 sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1),

considerando quanto segue:

(1)L'Eurosistema offre infrastrutture, piattaforme, applicazioni di mercato e servizi correlati nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, che comprendono i servizi di TARGET, inclusi i servizi di TARGET2, T2S e TIPS.

(2)In data 16 marzo 2016 il Consiglio direttivo ha approvato l'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board), l'organismo di governance investito di compiti di gestione tecnica e operativa nel campo delle infrastrutture e delle piattaforme di mercato.

(3)In passato, il comitato per le infrastrutture di mercato si è riunito nelle diverse composizioni dedicate a seconda delle differenti infrastrutture, piattaforme e servizi di mercato di cui è responsabile. Dall'istituzione del comitato per le infrastrutture di mercato, il comitato per T2S, originariamente istituito in forza della decisione BCE/2012/6 (2), ha operato come una delle composizioni dedicate del comitato per le infrastrutture di mercato, come rispecchiato nella decisione (UE) 2017/1403 della Banca centrale europea (BCE/2017/20) (3).

(4)Il comitato per T2S non è stato istituito esclusivamente dalla decisione BCE/2012/6, ma si basa altresì sul protocollo T2S sottoscritto dalle banche centrali dell'Eurosistema.

(5)Un riesame del funzionamento del comitato per le infrastrutture di mercato ha evidenziato che per il suo efficiente funzionamento non è necessario prevedere composizioni dedicate. Pertanto, la decisione BCE/2012/6 dovrebbe essere abrogata e la composizione del comitato per le infrastrutture di mercato dovrebbe essere rivista così che il comitato per le infrastrutture di mercato possa strutturarsi e operare in conformità alla presente decisione.

(6)Il comitato per le infrastrutture di mercato, nella sua composizione rivista, supporterà il Consiglio direttivo assicurando che le infrastrutture, le piattaforme, le applicazioni di mercato e i servizi correlati dell'Eurosistema nel campo del regolamento in contanti, del regolamento titoli e della gestione delle garanzie, siano mantenuti e ulteriormente sviluppati e che siano realizzati progetti nei campi sopra menzionati, in linea con gli obiettivi assegnati dal trattato al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le esigenze operative del SEBC, i progressi tecnologici nonché i requisiti giuridici e di sorveglianza, di volta in volta applicabili.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.032.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2019:032:TOC

 

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