Il Comitato di Cooperazione Doganale,
visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.
(2)Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli stati dell'Africa orientale e australe («stati dell'ESA»).
(3)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli stati dell'ESA.
(4)Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 2/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE [2017/1924] (2) che concede una deroga alle norme di origine relativamente al tirsite salato importato nell'Unione dal 2 ottobre 2017 al 1 o ottobre 2018, a norma del protocollo n. 1, articolo 42, paragrafo 1, dell'APE interinale. A causa del ritardo nell'ottenere gli ordini, il ricorso ai contingenti beneficiari della deroga è stato tuttavia modesto.
(5)Maurizio ha richiesto una nuova deroga alle norme di origine relativamente a 100 tonnellate di tirsite salato della voce SA 0305 69 importato nell'Unione dall'ottobre 2018 all'ottobre 2019, a norma del protocollo n. 1, articolo 42, dell'APE interinale. Nella domanda Maurizio ribadisce che non vi è disponibilità di tirsite originario dell'Unione o di Maurizio e che il tirsite proveniente da altri stati membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (stati ACP) non soddisfa i requisiti di qualità e regolarità dell'approvvigionamento. Maurizio deve pertanto continuare a procurarsi materie prime non originarie per la propria industria di trasformazione. Maurizio prevede che potrà avvalersi pienamente del contingente richiesto per il periodo 2018-2019.
(6)La deroga contribuirebbe allo sviluppo di piccole e medie imprese e consentirebbe la diversificazione del settore ittico mauriziano, basato principalmente sui prodotti a base di tonno. Maurizio ha indicato che il valore delle esportazioni previste nell'ambito della deroga ammonta a 390 000 EUR. Il valore delle importazioni dei prodotti della pesca di cui al capo 03 del SA da Maurizio nell'Unione nel 2017 ammontava a 21 217 843 EUR. I modesti quantitativi, che rappresentano solo l'1,84 % in valore di tali importazioni, e il periodo limitato richiesto per la deroga non sono tali da causare un grave pregiudizio a un settore economico dell'Unione o di uno o più Stati membri.
(7)È pertanto opportuno concedere a Maurizio, limitatamente a un periodo di un anno, una deroga per 100 tonnellate di tirsite salato che consenta di rispettare la capacità dell'industria esistente di continuare le sue esportazioni nell'Unione.
(8)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.032.01.0032.01.ITA&toc=OJ:L:2019:032:TOC