La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/100 della Commissione (5), a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Belgio, Bulgaria, Ungheria e Polonia.
(2)Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla lenta diffusione naturale della malattia tra le popolazioni di suini selvatici ed anche all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 e nella relazione scientifica dell'EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nell'Unione europea, pubblicata il 29 novembre 2018 (6).
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/100 si sono verificati in Romania nuovi casi di peste suina africana nei suini selvatici, che dovrebbero anch'essi riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(4)Nel gennaio 2019 è stato rilevato un caso di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Botoșani in Romania al di fuori delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale caso di peste suina africana nei suini selvatici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Questa zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(5)Nel gennaio 2019 sono stati inoltre rilevati alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici nel distretto di Bistrița-Năsăud in Romania in una zona elencata nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi di peste suina africana nei suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Questa zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto essere elencata nella parte II, anziché nella parte I, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(6)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Romania e che tali zone siano debitamente elencate nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 Gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
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