Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/110 della Commissione del 24 Gennaio 2019 che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento a norma del Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 la Commissione presenta una proposta di atto di esecuzione che autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e aggiorna l'elenco dell'Unione.

(4)La decisione 2008/559/CE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e a seguito del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») (5), l'immissione sul mercato dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle margarine e nelle creme spalmabili a base di panna.

(5)Il 22 settembre 2014 la società Unilever NV/Unilever PLC ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, una domanda di estensione dell'uso e dei livelli di uso dell'olio di semi di Allanblackia. La domanda chiedeva di estendere l'uso dell'olio di semi di Allanblackia a un'ulteriore categoria di alimenti, in particolare le miscele di oli vegetali e latte, e di aumentare i livelli massimi di uso dell'olio di semi di Allanblackia per le categorie di alimenti già autorizzate con la decisione 2008/559/CE. La domanda chiedeva altresì di modificare le specifiche dell'olio di semi di Allanblackia, in particolare per quanto riguarda la semplificazione dell'indicazione delle piccole quantità di acidi grassi saturi: da acido laurico, acido miristico e acido palmitico a un unico parametro combinato (C12:0 — C14:0 — C16:0); l'omissione dell'indicazione delle piccole quantità di acido palmitoleico e acido arachidico (ciascuno inferiore all'1 %) e l'inclusione degli acidi grassi polinsaturi; l'omissione dell'indicazione dell'indice di iodio; l'aumento dei limiti massimi di acidi grassi trans (da ≤ 0,5 % a ≤ 1 %); l'aumento dei limiti massimi dell'indice di perossido (≤ 0,8 a ≤ 1,0 meq/kg); l'aumento dei limiti massimi delle sostanze insaponificabili (da ≤ 0,1 % a ≤ 1 %). L'Autorità non ha espresso preoccupazioni per la sicurezza per quanto riguarda le modifiche proposte dei parametri delle specifiche.

(6)Il 13 dicembre 2017 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che l'estensione degli usi e i livelli massimi di uso proposti per l'olio di semi di Allanblackia nonché la modifica delle specifiche dell'olio di semi di Allanblackia soddisfano i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(7)A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(8)La domanda di estensione dell'uso dell'olio di semi di Allanblackia è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.

(9)Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha consultato l'Autorità in data 25 aprile 2018, invitandola a fornire un parere scientifico effettuando una valutazione dell'olio di semi di Allanblackia quale nuovo alimento.

(10)Il 27 giugno 2018 l'Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza dell'olio di semi di Allanblackia per usi estesi alle miscele di oli vegetali e latte e alle margarine e creme spalmabili a base di panna fino al 30 % (p/p) (6), come richiesto dal richiedente. Tale parere è in linea con i requisiti previsti all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283. Le miscele di oli vegetali e latte rientrano nella categoria di alimenti: prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande.

(11)Il parere dell'Autorità presenta motivazioni sufficienti per stabilire che l'olio di semi di Allanblackia, con la specifica modificata, negli usi e ai livelli d'uso proposti è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

1.La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, riguardante la sostanza «olio di semi di Allanblackia» è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

2.La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 Gennaio 2019

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2019:023:TOC

 

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