Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
Previa consultazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) impone la segnalazione di dati statistici da parte di operatori segnalanti affinché, nell'assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario in euro.
(2)Per assicurare la disponibilità di statistiche di qualità elevata sul mercato monetario in euro, è necessario modificare talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). In particolare, è importante assicurare che ciascun operatore segnalante segnali alla Banca centrale europea (BCE) o alla relativa banca centrale nazionale (BCN) tutte le operazioni concluse tra l'operatore segnalante e le società finanziarie (ad esclusione delle banche centrali ove l'operazione non sia effettuata a fini di investimento) nonché le amministrazioni pubbliche e talune società non finanziarie. Inoltre, è necessario assicurare che la raccolta dei dati si avvantaggi di un più diffuso impiego obbligatorio dell'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) nelle segnalazioni nell'Unione.
(3)Data l'importanza di assicurare la disponibilità di statistiche tempestive sul mercato monetario in euro, è necessario altresì armonizzare e rafforzare gli obblighi degli operatori segnalanti di trasmettere le informazioni alle BCN o alla BCE in maniera tempestiva.
(4)Dovrebbero prendersi adottarsi precauzioni per assicurare che le statistiche siano raccolte, compilate e trasmesse dagli operatori segnalanti con modalità che proteggano l'integrità delle informazioni. In particolare, è importante sottolineare che le informazioni statistiche ricevute dalle BCN o dalla BCE dovrebbero essere imparziali, ossia rappresentare in modo neutrale operazioni osservabili concluse a condizioni di mercato dall'operatore segnalante, oggettive e affidabili, per conformarsi ai principi generali di cui alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee (3). Inoltre gli operatori segnalanti dovrebbero assicurarsi che eventuali errori nelle informazioni statistiche segnalate siano corretti e comunicati al più presto alla BCE e alla relativa BCN.
(5)L'attuazione di tali disposizioni assicurerà che il SEBC disponga di informazioni statistiche sul mercato monetario in euro più tempestive, esaustive, dettagliate, armonizzate e affidabili sul mercato monetario in euro, che permetteranno un'analisi più approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Inoltre, i dati raccolti possono essere utilizzati per lo sviluppo e l'amministrazione di un tasso di interesse overnight sulle operazioni in euro non garantite.
(6)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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