La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)Le direttive 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) della Commissione sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui siano stati stabiliti tali protocolli. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
(2)In seguito all'ultima modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE apportata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 (5), l'UCVV e l'UPOV hanno stabilito ulteriori protocolli e linee direttrici e hanno aggiornato quelli esistenti.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
(4)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Direttiva:
Articolo 1
Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte A, della presente direttiva.
Articolo 2
Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte B, della presente direttiva.
Articolo 3
Per gli esami iniziati prima del 1o settembre 2019 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 agosto 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 Gennaio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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