La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (2) ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni.
(2)Talune misure specifiche in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
(3)I nuovi sviluppi in termini di operazioni di aeroporti e compagnie aeree, tecnologie e attrezzature di sicurezza per affrontare i cambiamenti nel quadro delle minacce e dei rischi, nonché l'evoluzione degli standard internazionali e delle pratiche raccomandate dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) rendono inoltre necessario modificare di conseguenza le norme di attuazione.
(4)Le modifiche riguardano misure nel settore della sicurezza negli aeroporti, la revisione delle norme in materia di controllo dei precedenti personali al fine di rafforzare la cultura della sicurezza e migliorare la resilienza, nonché l'introduzione, la definizione di standard di risultati e l'utilizzo di dispositivi per il rilevamento di esplosivi nelle calzature (dispositivi SED) e per il rilevamento di vapori esplosivi (dispositivi EVD).
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2019. Tuttavia i punti 2, 20, 25, 26, da 28 a 38, 44 e 45 dell'allegato del presente regolamento si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 Gennaio 2019
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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